Art. 12
Deroghe
In vigore dal 20 dic 2005
Deroghe
1. Gli Stati membri stabiliscono norme specifiche per la concessione delle deroghe di cui all', paragrafo 2 e agli , comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono basate su una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali deroghe concesse a norma dell', paragrafo 1, e a norma dell'.
3. In caso di concessione di una deroga, secondo quanto previsto dall', paragrafo 1, e dall', la Commissione esamina immediatamente la situazione con lo Stato membro interessato e quanto prima anche in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali («il comitato»).
4. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma dell', paragrafo 1, e dell', è possibile adottare ulteriori misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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