Art. 2
In vigore dal 21 nov 2005
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 22 agosto 2006, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 22 novembre 2006.
Storico versioni
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