Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 nov 2005
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 22 agosto 2006, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 22 novembre 2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:80:oj#art-2