Art. 18
Disposizione transitoria
In vigore dal 12 ott 2005
Disposizione transitoria
In deroga alle disposizioni del capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi conformemente alla presente direttiva sotto forma di permesso di soggiorno per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:71:oj#art-18