Art. 18 · Disposizione transitoria

Art. 18

Disposizione transitoria

In vigore dal 12 ott 2005
Disposizione transitoria In deroga alle disposizioni del capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi conformemente alla presente direttiva sotto forma di permesso di soggiorno per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di cui all’, paragrafo 1.
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