Art. 12

Parità di trattamento

In vigore dal 12 ott 2005
Parità di trattamento Il titolare del permesso di soggiorno gode della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda: a) il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali in materia; b) le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento; c) i settori di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (8). Le disposizioni particolari che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (9), si applicano di conseguenza; d) le agevolazioni fiscali; e) l’accesso ai beni e ai servizi e l’offerta di beni e servizi destinati al pubblico.
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Parità di trattamento (Art. 12 Direttiva (UE) 2005/71) — Testo vigente | Portale Normativo