Art. 11

Insegnamento

In vigore dal 12 ott 2005
Insegnamento 1.   I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale. 2.   Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:71:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Insegnamento (Art. 11 Direttiva (UE) 2005/71) — Testo vigente | Portale Normativo