Art. 4
Registrazione di dati relativi alla rintracciabilità
In vigore dal 30 set 2005
Registrazione di dati relativi alla rintracciabilità
Gli Stati membri garantiscono che, al fine di assicurare la rintracciabilità, i centri ematologici, le banche del sangue degli ospedali o le strutture conservino i dati di cui all’allegato I in forma appropriata e leggibile per almeno 30 anni.
Storico versioni
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