Art. 3

In vigore dal 7 set 2005
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
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Art. 3 Direttiva (UE) 2005/51 — Testo vigente | Portale Normativo