Art. 2

In vigore dal 7 set 2005
Al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.»
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