Art. 7

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 6 lug 2005
Clausola di salvaguardia 1.   Se uno Stato membro accerta che un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE di cui all' e utilizzato in conformità al suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile, il fabbricante o il suo mandatario sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto che consuma energia potrebbe essere non conforme, lo Stato membro adotta le necessarie misure che, a seconda del grado di mancata conformità, possono arrivare al divieto di immissione sul mercato del prodotto finché non sia ripristinata la conformità. Se la situazione di mancata conformità si protrae, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato. In caso di divieto o ritiro dal mercato, la Commissione e gli altri Stati membri sono immediatamente informati. 2.   Ogni decisione adottata da uno Stato membro sulla base della presente direttiva che limiti o vieti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto che consuma energia indica i motivi che ne sono all'origine. Tale decisione è notificata immediatamente alla parte interessata, che viene contemporaneamente informata dei mezzi di impugnazione disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei relativi termini. 3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata conformemente al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è riconducibile: a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile; b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all', paragrafo 2; c) a carenze delle norme armonizzate di cui all', paragrafo 2. 4.   La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti. Dopo tale consultazione, la Commissione informa immediatamente del suo parere lo Stato membro che ha adottato la decisione e gli altri Stati membri. Se la Commissione giudica la decisione ingiustificata, ne informa immediatamente gli Stati membri. 5.   Se la decisione di cui al paragrafo 1 è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all', paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente, la Commissione informa il comitato di cui all', paragrafo 1. 6.   Se del caso, gli Stati membri e la Commissione adottano le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza con riguardo alle informazioni fornite nel corso di tale procedura. 7.   Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche secondo un criterio di trasparenza. 8.   Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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