Art. 10

Norme armonizzate

In vigore dal 6 lug 2005
Norme armonizzate 1.   Gli Stati membri si assicurano, nella misura del possibile, che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate. 2.   Allorché uno Stato membro o la Commissione considerano che le norme armonizzate, la cui applicazione si presume sia destinata a ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano, spiegandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell' della direttiva 98/34/CE. Il comitato emette urgentemente un parere. 3.   Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide se pubblicare, non pubblicare, pubblicare con limitazioni, mantenere o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4.   La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione in questione e, se necessario, elabora un nuovo mandato in vista della revisione delle norme armonizzate in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:32:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo