Art. 3
Immissione sul mercato e/o messa in servizio
In vigore dal 6 lug 2005
Immissione sul mercato e/o messa in servizio
1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure e siano provvisti della marcatura CE conformemente all'.
2. Gli Stati membri possono designare le autorità responsabili della sorveglianza del mercato. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano dei poteri necessari e li esercitino per adottare gli opportuni provvedimenti che ad esse incombono in applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri definiscono compiti, poteri e disposizioni organizzative delle autorità competenti che hanno il potere di:
i)
organizzare adeguate verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti che consumano energia ed obbligare il fabbricante o il suo mandatario a ritirare dal mercato i prodotti che consumano energia non conformi ai sensi dell';
ii)
esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;
iii)
prelevare campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità.
3. Gli Stati membri tengono informata la Commissione dei risultati della sorveglianza del mercato e, se del caso, la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni alle autorità competenti in merito alla conformità dei prodotti.
Storico versioni
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