Art. 2

In vigore dal 16 feb 2005
1.   Entro e non oltre il 31 dicembre 2005 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, nonché una tavola di concordanza fra le stesse disposizioni e quelle della presente direttiva. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2006. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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