Art. 1

In vigore dal 16 feb 2005
Nella direttiva 92/23/CEE, all’allegato I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente testo: «1.3. Le autorità responsabili dell'omologazione possono ammettere i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.».
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Art. 1 Direttiva (UE) 2005/11 — Testo vigente | Portale Normativo