Art. 1
In vigore dal 16 feb 2005
Nella direttiva 92/23/CEE, all’allegato I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente testo:
«1.3.
Le autorità responsabili dell'omologazione possono ammettere i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.».
Storico versioni
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