Art. 1
In vigore dal 26 gen 2005
La direttiva 71/250/CEE è modificata come segue:
1)
Nell’ il seguente comma è aggiunto dopo il secondo comma:
«Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, si applica il punto C.3 della parte 1 dell’allegato della presente direttiva.».
(*1)
GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10."
2)
L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:6:oj#art-1