Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 gen 2005
La direttiva 71/250/CEE è modificata come segue: 1) Nell’ il seguente comma è aggiunto dopo il secondo comma: «Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, si applica il punto C.3 della parte 1 dell’allegato della presente direttiva.». (*1)   GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10." 2) L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
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