Art. 4

Valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione

In vigore dal 15 dic 2004
Valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione 1.   La qualità dell'aria ambiente con riferimento all'arsenico, al cadmio, al nickel e al benzo(a)pirene è valutata in tutto il territorio degli Stati membri. 2.   In base ai criteri di cui al paragrafo 7, le misure sono obbligatorie nelle zone seguenti: a) zone e agglomerati dove i livelli siano compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore e b) altre zone e agglomerati dove i livelli superino la soglia di valutazione superiore. Le misure previste possono essere completate da tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente. 3.   Una combinazione di misure, incluse misure indicative di cui all'allegato IV, sezione I, e tecniche di modellizzazione può essere utilizzata per valutare la qualità dell'aria ambiente nelle zone e negli agglomerati dove i livelli su un periodo rappresentativo sono compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore, da determinare a norma delle disposizioni di cui all'allegato II, sezione II. 4.   Nelle zone e negli agglomerati dove i livelli sono al di sotto della soglia di valutazione inferiore, da determinare a norma delle disposizioni di cui all'allegato II, sezione II, i livelli possono essere valutati ricorrendo al solo uso di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva. 5.   Nel caso in cui gli inquinanti devono essere misurati, le misure sono effettuate in punti fissi mediante campionamento continuo o casuale. Il numero di misure deve essere sufficiente a consentire che i livelli siano determinati. 6.   Le soglie di valutazione superiori e inferiori per arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente sono fissate all'allegato II, sezione I. La classificazione di ciascuna zona o agglomerato ai fini del presente articolo è riesaminata almeno ogni cinque anni conformemente alla procedura fissata all'allegato II, sezione II, della presente direttiva. La classificazione è riesaminata anteriormente in caso di modifiche significative delle attività importanti per la concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente. 7.   L'allegato III, sezioni I e II, contiene l'elenco dei criteri per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento per la misura di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente ai fini della valutazione del rispetto dei valori obiettivo. Il numero minimo di punti di campionamento per le misure fisse delle concentrazioni di ciascun inquinante, è stabilito nella sezione IV dell'allegato III; questi punti sono installati in ogni zona o agglomerato nell'ambito del quale è richiesta la misurazione se in tali zone o agglomerati le misure fisse sono la sola fonte di dati relativi alle concentrazioni. 8.   Per valutare il contributo del benzo(a)pirene nell'aria ambiente, ciascuno Stato membro effettua il monitoraggio di altri idrocarburi policiclici aromatici significativi in un numero limitato di punti di misura. Tali composti includono almeno i seguenti: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. I punti di monitoraggio per questi idrocarburi policiclici aromatici coincidono con i punti di campionamento per il benzo(a)pirene e vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III. 9.   A prescindere dai livelli di concentrazione, si deve installare un punto di campionamento di fondo ogni 100 000 km2 per la misura indicativa, nell'aria ambiente, di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8. Ciascuno Stato membro predispone almeno una stazione di misura; gli Stati membri possono tuttavia, per accordo e in conformità con gli orientamenti da definire in base alla procedura di cui all', predisporre una o più stazioni di misura comuni che coprano zone confinanti di Stati membri attigui, per ottenere la risoluzione spaziale necessaria. È inoltre raccomandata la misura del mercurio bivalente particolato e gassoso. Se del caso, il monitoraggio è coordinato con la strategia di monitoraggio e il programma di misure dell'«European Monitoring and Evaluation of Polluants» (EMEP). I punti di campionamento per questi inquinanti vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III. 10.   È possibile considerare l'impiego di bioindicatori laddove debbano essere valutati i tipi di impatto sugli ecosistemi in una regione. 11.   Nelle zone e negli agglomerati in cui le informazioni delle stazioni per la misura fissa sono completate da informazioni provenienti da altre fonti, ad esempio inventari delle emissioni, metodi per la misura indicativa e modellizzazione della qualità dell'aria, il numero delle stazioni per la misura fissa da installare e la risoluzione spaziale delle altre tecniche devono essere sufficienti per rilevare la concentrazione di inquinanti atmosferici conformemente all'allegato III, sezione I e all'allegato IV, sezione I. 12.   Gli obiettivi di qualità dei dati sono indicati alla sezione I dell'allegato IV. Quando per la valutazione si usano modelli di qualità dell'aria, si applica la sezione II dell'allegato IV. 13.   I metodi di riferimento per il campionamento e l'analisi di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente sono indicati nell'allegato V, sezioni I, II e III. L'allegato V, sezione IV definisce le tecniche di riferimento per misurare la deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici; l'allegato V, sezione V indica, ove siano disponibili, le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria. 14.   La data entro la quale gli Stati membri informano la Commissione dei metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/62/CE è quella indicata all' della presente direttiva. 15.   Le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni del presente articolo e della sezione II dell'allegato II e degli allegati III-V al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all' ma non possono comportare alcun cambiamento, diretto o indiretto, dei valori obiettivo.
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