Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 dic 2004
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 96/62/CE, fatta eccezione per la definizione di «valore obiettivo». Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)   «valore obiettivo»: concentrazione nell'aria ambiente fissata onde evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente nel suo complesso che dovrà essere raggiunta per quanto possibile nel corso di un dato periodo; b)   «deposizione totale o complessiva»: la massa totale di sostanze inquinanti che viene trasferita dall'atmosfera alle superfici (ad esempio il suolo, la vegetazione, l'acqua, gli edifici etc.) in una determinata area entro un determinato periodo di tempo; c)   «soglia di valutazione superiore»: il livello di cui all'allegato II, al di sotto del quale, a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, per la valutazione della qualità dell'aria ambiente è possibile ricorrere ad una combinazione di misurazioni e di tecniche di modellizzazione; d)   «soglia di valutazione inferiore»: il livello di cui all'allegato II, al di sotto del quale, a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 96/62/CE, per la valutazione della qualità dell'aria ambiente è possibile ricorrere soltanto a tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva; e)   «misure fisse»: misure effettuate in punti fissi mediante campionamento continuo o casuale a norma dell', paragrafo 5, della direttiva 96/62/CE; f)   «arsenico», «cadmio», «nickel» e «benzo(a)pirene»: tenore totale di questi elementi e composti nella frazione PM10; g)   «PM10»: particelle che passano attraverso un ingresso dimensionale selettivo, definito dalla norma EN 12341, con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di 10 μm; h)   «idrocarburi policiclici aromatici»: composti organici con due o più anelli aromatici fusi, composti interamente di carbonio e idrogeno; i)   «mercurio gassoso totale»: vapore di mercurio elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo, cioè specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:107:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo