Art. 3

In vigore dal 15 ott 2004
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e trasmettono una tavola di concordanza tra dette disposizioni e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni normative nazionali adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.
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Art. 3 Direttiva (UE) 2004/105 — Testo vigente | Portale Normativo