Art. 1
In vigore dal 15 ott 2004
1. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri accettano «certificati fitosanitari» ufficiali o «certificati fitosanitari di riesportazione» («certificati») che scortano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, provenienti da paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), conformi ai modelli illustrati nell’allegato I.
2. Gli Stati membri accettano i certificati di cui al paragrafo 1 soltanto se questi sono stati completati conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 12 della FAO relativa agli Orientamenti per i certificati fitosanitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2004:105:oj#art-1