Art. 5
In vigore dal 5 lug 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
(1) GU L 311 del 14.12.1993, pag. 76. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione (GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1).
(2) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/77/CE della Commissione (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24).
(3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).
ALLEGATO
Il punto 1.5 dell’allegato della direttiva 93/93/CEE è sostituito dal seguente:
1.5. massa a vuoto:
massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito delle seguenti dotazioni:
—
equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l’impiego normale preso in considerazione,
—
equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi d’illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore,
—
strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione in forza della quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo,
—
le quantità di liquidi appropriate a garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.
1.5.1. Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci e progettati per essere muniti di sovrastrutture intercambiabili, la massa complessiva di tali sovrastrutture non va presa in considerazione ai fini del calcolo della massa a vuoto e va considerata parte del carico utile.
In tal caso vanno rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:
a)
il tipo fondamentale di veicolo (mototelaio cabinato), sul quale le sovrastrutture di cui sopra sono progettate per essere montate, deve rispettare tutte le prescrizioni stabilite per quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci (incluso il limite di 350 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L6e e il limite di 550 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L7e);
b)
una sovrastruttura si considera intercambiabile se può essere agevolmente rimossa dal mototelaio senza ricorrere all’impiego di attrezzi;
c)
Per quanto riguarda la sovrastruttura, il fabbricante del veicolo deve fornire nel documento informativo, un modello del quale figura nell’allegato II della direttiva 2002/24/CE, le dimensioni massime ammesse, la massa, i limiti per la posizione del centro di gravità nonché un disegno che indichi la posizione dei dispositivi di fissaggio.
NB: Il carburante e la miscela olio/carburante non sono compresi nella misura; devono invece esser inclusi elementi quali l’acido della batteria, il fluido idraulico, il refrigerante e l’olio motore.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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