Art. 5

Art. 5

In vigore dal 5 lug 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione (1)  GU L 311 del 14.12.1993, pag. 76. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione (GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1). (2)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/77/CE della Commissione (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24). (3)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36). ALLEGATO Il punto 1.5 dell’allegato della direttiva 93/93/CEE è sostituito dal seguente: 1.5.   massa a vuoto: massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito delle seguenti dotazioni: — equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l’impiego normale preso in considerazione, — equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi d’illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore, — strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione in forza della quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo, — le quantità di liquidi appropriate a garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo. 1.5.1.   Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci e progettati per essere muniti di sovrastrutture intercambiabili, la massa complessiva di tali sovrastrutture non va presa in considerazione ai fini del calcolo della massa a vuoto e va considerata parte del carico utile. In tal caso vanno rispettate le seguenti condizioni aggiuntive: a) il tipo fondamentale di veicolo (mototelaio cabinato), sul quale le sovrastrutture di cui sopra sono progettate per essere montate, deve rispettare tutte le prescrizioni stabilite per quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci (incluso il limite di 350 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L6e e il limite di 550 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L7e); b) una sovrastruttura si considera intercambiabile se può essere agevolmente rimossa dal mototelaio senza ricorrere all’impiego di attrezzi; c) Per quanto riguarda la sovrastruttura, il fabbricante del veicolo deve fornire nel documento informativo, un modello del quale figura nell’allegato II della direttiva 2002/24/CE, le dimensioni massime ammesse, la massa, i limiti per la posizione del centro di gravità nonché un disegno che indichi la posizione dei dispositivi di fissaggio. NB: Il carburante e la miscela olio/carburante non sono compresi nella misura; devono invece esser inclusi elementi quali l’acido della batteria, il fluido idraulico, il refrigerante e l’olio motore.».
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