Art. 26

Condizioni di esecuzione dell'appalto

In vigore dal 31 mar 2004
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.
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Condizioni di esecuzione dell'appalto (Art. 26 Direttiva (UE) 2004/18) — Testo vigente | Portale Normativo