Art. 26 · Condizioni di esecuzione dell'appalto

Art. 26

Condizioni di esecuzione dell'appalto

In vigore dal 31 mar 2004
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.
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