Art. 5

In vigore dal 20 dic 2001
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 2: — gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari, — gli adeguamenti al progresso tecnico.
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Art. 5 Direttiva (UE) 2001/113 — Testo vigente | Portale Normativo