Art. 5
In vigore dal 20 dic 2001
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 2:
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gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari,
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gli adeguamenti al progresso tecnico.
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