Art. 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 25 giu 1996
1) all'articolo 12, paragrafo 3, il testo della lettera d) è soppresso; 2) all'articolo 28, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera: «i) gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura (compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale) e di legna da ardere.»
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