Art. 1
La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 25 giu 1996
1) all'articolo 12, paragrafo 3, il testo della lettera d) è soppresso;
2) all'articolo 28, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:
«i) gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura (compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale) e di legna da ardere.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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