Art. 4

In vigore dal 25 giu 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1996. Per la Commissione Neil KINNOCK Membro della Commissione (1) GU n. L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1. (2) GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19. ALLEGATO DISPOSIZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO DI IDENTITÀ PER GLI ISPETTORI INCARICATI DEL CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO (di cui all'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 95/21/CE) Il documento di identità deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) nome dell'autorità emittente; b) nome completo del titolare del documento di identità; c) una fotografia recente del titolare del documento di identità; d) la firma del titolare del documento di identità; e) una dichiarazione che il titolare del documento di identità è autorizzato ad effettuare ispezioni conformemente alla legislazione nazionale adottata ai sensi della direttiva. Se la lingua principale impiegata nel documento di identità non è l'inglese, il documento deve comprendere una traduzione in tale lingua. Il formato del documento di identità è rimesso alla discrezionalità delle autorità competenti.
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