Art. 4
In vigore dal 25 giu 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1996.
Per la Commissione
Neil KINNOCK
Membro della Commissione
(1) GU n. L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1.
(2) GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19.
ALLEGATO
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO DI IDENTITÀ PER GLI ISPETTORI INCARICATI DEL CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO
(di cui all'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 95/21/CE)
Il documento di identità deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) nome dell'autorità emittente;
b) nome completo del titolare del documento di identità;
c) una fotografia recente del titolare del documento di identità;
d) la firma del titolare del documento di identità;
e) una dichiarazione che il titolare del documento di identità è autorizzato ad effettuare ispezioni conformemente alla legislazione nazionale adottata ai sensi della direttiva.
Se la lingua principale impiegata nel documento di identità non è l'inglese, il documento deve comprendere una traduzione in tale lingua.
Il formato del documento di identità è rimesso alla discrezionalità delle autorità competenti.
Storico versioni
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