Art. 3

Gli Stati membri provvedono a vietare:

In vigore dal 29 apr 1996
a) la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, ad un animale d'azienda e agli animali d'acquacoltura, di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze â-agoniste; b) la detenzione, in un'azienda, eccetto sotto controllo ufficiale, di animali di cui alla lettera a), nonché l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano degli animali d'azienda e degli animali d'acquacoltura che contengono le sostanze di cui alla lettera a), ovvero in cui si sia constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati conformemente agli o 5; c) l'immissione sul mercato per il consumo umano degli animali d'acquacoltura cui sono state somministrate sostanze di cui alla lettera a), nonché i prodotti trasformati provenienti da detti animali; d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b); e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d).
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Gli Stati membri provvedono a vietare: (Art. 3 Direttiva (UE) 1996/22) — Testo vigente | Portale Normativo