Art. 2

Gli Stati membri provvedono a vietare:

In vigore dal 29 apr 1996
a) l'immissione sul mercato di stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri nonché di tireostatici al fine di somministrarli ad animali di qualsiasi specie; b) l'immissione sul mercato di sostanze â-agoniste al fine di somministrarle ad animali le cui carni e i cui prodotti sono destinati al consumo umano a fini diversi da quelli previsti dall', punto 2.
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