Art. 14

In vigore dal 29 apr 1996
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1997 e, per quanto concernente le sostanze â-agoniste, entro e non oltre il 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. In attesa dell'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva per le sostanze â-agoniste, continuano ad applicarsi le norme nazionali in materia, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.
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Art. 14 Direttiva (UE) 1996/22 — Testo vigente | Portale Normativo