Art. 10

In vigore dal 29 apr 1996
Qualora dall'esito dei controlli effettuati in uno Stato membro risulti il non rispetto delle prescrizioni della presente direttiva nel paese d'origine degli animali o dei prodotti, l'autorità competente di tale Stato membro si avvale delle disposizioni della direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (17).
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Art. 10 Direttiva (UE) 1996/22 — Testo vigente | Portale Normativo