Art. 17

In vigore dal 11 mar 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 1996. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HÄNSCHPer il Consiglio Il Presidente L. DINI (1) GU n. C 156 del 23. 6. 1992, pag. 4, e GU n. C 308 del 15. 11. 1993, pag. 1. (2) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 3. (3) Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 1993 (GU n. C 194 del 19. 7. 1993, pag. 144), posizione comune del Consiglio del 10 luglio 1995 (GU n. C 288 del 30. 10. 1995, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996). Decisione del Consiglio del 26 febbraio 1996. (4) GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/98/CEE (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 9). (5) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 61. (6) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 9. (7) GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:9:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Direttiva (UE) 1996/9 — Testo vigente | Portale Normativo