Art. 17
In vigore dal 11 mar 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 1996.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
K. HÄNSCHPer il Consiglio
Il Presidente
L. DINI
(1) GU n. C 156 del 23. 6. 1992, pag. 4, e GU n. C 308 del 15. 11. 1993, pag. 1.
(2) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 3.
(3) Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 1993 (GU n. C 194 del 19. 7. 1993, pag. 144), posizione comune del Consiglio del 10 luglio 1995 (GU n. C 288 del 30. 10. 1995, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996). Decisione del Consiglio del 26 febbraio 1996.
(4) GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/98/CEE (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 9).
(5) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 61.
(6) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 9.
(7) GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.
Storico versioni
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