Art. 11
Beneficiari della tutela basata sul diritto «sui generis»
In vigore dal 11 mar 1996
1. Il diritto di cui all' si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità; tuttavia, qualora una siffatta società o impresa abbia soltanto la propria sede sociale nel territorio della Comunità, le sue attività devono avere un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, conclude accordi che estendono il diritto di cui all' alle banche di dati costituite in paesi terzi e non rientranti nel campo d'applicazione dei paragrafi 1 e 2. La durata della tutela concessa alle banche di dati secondo questa procedura non eccede quella prevista dall'.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Storico versioni
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