Art. 10

Durata della tutela

In vigore dal 11 mar 1996
1. Il diritto di cui all' produce i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento. 2. Per le banche di dati messe in qualsiasi modo a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il termine di protezione di tale diritto si esaurisce trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data in cui la banca di dati è stata messa per la prima volta a disposizione del pubblico. 3. Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dell'accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione.
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Durata della tutela (Art. 10 Direttiva (UE) 1996/9) — Testo vigente | Portale Normativo