Art. 2
In vigore dal 5 mar 1996
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni come segue:
- a decorrere dal 1° gennaio 1997, permettono il commercio e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari conformi alle disposizioni della presente direttiva;
- a decorrere dal 1° gennaio 1999, vietano la fabbricazione e l'importazione di materiali e oggetti di plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e non conformi alla presente direttiva.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni, di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:11:oj#art-2