Art. 1
La direttiva 90/128/CEE è così modificata:
In vigore dal 5 mar 1996
1) All', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, solo i monomeri e le altre sostanze di partenza riportati nella sezione A dell'allegato II, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica, fatte salve le restrizioni ivi indicate. Tuttavia le sostanze riportate nella sezione B dell'allegato II, possono essere cancellate prima della data summenzionata qualora i dati richiesti per l'inserimento nella sezione A non vengano forniti in tempo utile ai fini della valutazione da parte del comitato scientifico dell'alimentazione umana.»
2) L'allegato II è così modificato:
a) le sostanze riportate nell'allegato I della presente direttiva sono inserite secondo l'ordine numerico alla sezione A;
b) le sostanze riportate nell'allegato II della presente direttiva sono cancellate dalla sezione B.
3) Nell'allegato III sono inserite secondo l'ordine numerico le sostanze riportate nell'allegato III della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:11:oj#art-1