Art. 4
In vigore dal 16 feb 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte B, punto 1 «Aflatossina B1», i termini «Alimenti completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali da latte, vitelli e agnelli)» nella colonna 2 e la cifra «0,05» nella colonna 3 sono sostituiti dal testo seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
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