Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 feb 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. ALLEGATO Nell'allegato I, parte B, punto 1 «Aflatossina B1», i termini «Alimenti completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali da latte, vitelli e agnelli)» nella colonna 2 e la cifra «0,05» nella colonna 3 sono sostituiti dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA>
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