Art. 1
La direttiva 91/321/CEE è così modificata:
In vigore dal 16 feb 1996
1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. I livelli massimi necessari saranno definiti senza indugio.
Saranno altresì definiti i criteri microbiologici, nella misura necessaria.»
2) L'articolo 7 è così modificato:
a) Al paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;».
b) È inserito il paragrafo 2 bis seguente:
«2 bis. L'etichettatura può recare quanto segue:
a) la quantità media di sostanze nutritive elencate all'allegato III qualora detta dichiarazione non sia già prevista dalle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e) del presente articolo, espressa in forma numerica, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
b) per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, informazioni concernenti le vitamine ed i minerali di cui all'allegato VIII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi citati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo, a condizione che le quantità presenti siano almeno uguali al 15 % dei valori di riferimento.»
3) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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