Art. 4

In vigore dal 26 gen 1996
La presente direttiva viene sottoposta a revisione qualora una o più Stati membri, oppure la Commissione, ritengano necessario apportarvi modificazioni per tener conto del progresso scientifico e tecnico. In ogni caso, l'allegato viene riveduto entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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