Art. 3

In vigore dal 26 gen 1996
1. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro. 2. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 1, il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dell' e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro. 3. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità di controllo la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1996/3 — Testo vigente | Portale Normativo