Art. 3
In vigore dal 29 nov 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1995.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
K. HÄNSCHPer il Consiglio
Il Presidente
L. ATIENZA SERNA
(1) GU n. C 377 del 31. 12. 1994, pag. 16.
(2) GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 9.
(3) Parere del Parlamento europeo del 19 maggio 1995 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 368), posizione comune del Consiglio del 19 giugno 1995 (GU n. C 182 del 15. 7. 1995, pag. 6), decisione del Parlamento europeo del 20 settembre 1995 (GU n. C 269 del 16. 10. 1995) e decisione del Consiglio del 30 ottobre 1995.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 2.
(5) GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 88/315/CEE (GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 23).
(6) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 19.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:58:oj#art-3