Art. 1

In vigore dal 29 nov 1995
1. All'articolo 10, primo comma, seconda riga della direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori, le parole « periodo di sette anni » sono sostituite dalle parole « periodo di nove anni ». 2. All'articolo 10, primo comma, seconda riga della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori, le parole « periodo di sette anni » sono sostituite dalle parole « periodo di nove anni ».
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