Art. 2

In vigore dal 27 nov 1995
1. Il marcatore è costituito da una miscela ben precisa di additivi chimici, da aggiungersi sotto controllo fiscale, al più tardi prima che gli oli minerali in questione siano immessi in consumo. Tuttavia: - per le consegne dirette in sospensione d'imposta al di fuori di un deposito fiscale provenienti da un altro Stato membro, gli Stati membri possono esigere l'aggiunta del marcatore prima che il prodotto lasci il deposito fiscale di spedizione; - in casi o situazioni eccezionali gli Stati membri possono, se già lo facevano prima del 1° gennaio 1996, autorizzare l'aggiunta del marcatore dopo l'immissione in consumo degli oli minerali in questione sotto controllo fiscale. Gli Stati membri che applicano tale misura ne informano la Commissione. La Commissione informa gli Stati membri di detta misura. In tal caso, essi possono rimborsare l'accisa pagata all'atto dell'immissione in consumo; - a condizione che le merci rimangano assoggettate al controllo fiscale, la Danimarca può rinviare l'aggiunta del marcatore sino, al massimo, al momento della vendita al dettaglio. 2. Il marcatore da utilizzare è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.
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