Art. 1

In vigore dal 27 nov 1995
1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di marcatura fiscale, gli Stati membri applicano una marcatura fiscale conformemente alle disposizioni della presente direttiva: - a tutti i tipi di gasolio di cui al codice NC 2 710 00 69 immessi in consumo ai sensi dell' della direttiva 92/12/CEE e esentati o assoggettati ad accisa ad un'aliquota diversa da quella applicabile ai sensi dell', paragrafo 1 della direttiva 92/82/CEE; - al petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55 immesso in consumo secondo la definizione dell' della direttiva 92/12/CEE del Consiglio e esentato o assoggettato ad accisa ad un'aliquota diversa da quella applicabile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 92/82/CEE. 2. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe all'applicazione della marcatura fiscale di cui al paragrafo 1 per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purché adottino adeguate misure di controllo fiscale. Inoltre, l'Irlanda può decidere di non utilizzare o di non autorizzare l'utilizzazione della marcatura conformemente all'articolo 21, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE. In tal caso essa ne informa la Commissione che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.
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